CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Il contratto di noleggio riporterà le seguenti informazioni:
- durata della singola locazione
- specifiche relative a veicolo/attrezzatura al momento della consegna, conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V della Gazzetta Ufficiale, attestanti che il veicolo/attrezzature noleggiato è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D. L n° 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
- Alle condizioni di impiego delle attrezzature
- Alle situazioni anormali prevedibili
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 del D.L. n° 81 del 9 aprile 2008 ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Il cantiere dovrà essere segnalato e recintato per ragioni di sicurezza
Il cantiere d’uso dovrà essere dichiarato al momento della firma del contratto e la macchina si potrà spostare su un altro cantiere solo su autorizzazione richiesta preventivamente anche a mezzo fax.
La macchina non potrà essere sub-noleggiata senza l’autorizzazione scritta del locatore.
Con i mezzi a noleggio, E’ FATTO DIVIETO assoluto al locatario, di TRASPORTARE RIFIUTI PERICOLOSI, MATERIALI DI SCARTO E RIFIUTI NON PERICOLOSI SENZA IL RISPETTIVO FORMULARIO.
Gli automezzi omologati alla circolazione stradale sono assicurati RCA e non possono circolare in ALBANIA, MAROCCO, ed al di fuori degli stati membri della Comunità Europea, per maggiori delucidazioni consultare copia contratto carta verde relativa al mezzo noleggiato (da richiedere specificatamente se si intende recarsi all’estero).
La durata del noleggio sarà specificata al momento dell’ordine. Nel caso di proroga dovrà essere richiesta anche a mezzo fax.
Il presente contratto s’intenderà risolto per l’inosservanza anche di una sola delle clausole contrattuali, come l’uso incauto della macchina, così come nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti. Il locatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso alcuno il contratto di locazione per causa di mancata moralità (non dichiarata alla stipula del contratto) ritenuta grave, a insindacabile giudizio del locatore.
Tutti i macchinari della ditta Due Gi srl saranno assicurati con formula ALLRISK. Il locatario a seguito della firma del contratto di noleggio stipulato con ditta Due Gi srl sarà coperto da tutti i danni materiali diretti del bene locato (furto, incendio, danni, incidente) fermo restando a carico del noleggiante una franchigia del 10% del valore commerciale, con un minimo di euro 1.500,00; per quanto riguarda le macchine/attrezzature di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00 il minimo della franchigia sarà pari a euro 500,00. Il locatario assume su di sé ogni rischio ove avvenga la perdita parziale e totale del bene locato per cui non lo esonera dalla custodia della macchina/attrezzatura che dovrà avvenire in luoghi sicuri. Quanto sopra è valido per macchine/attrezzature noleggiate su territorio nazionale.
Saranno esclusi i casi in cui:
- Il locatario non riconsegni le chiavi originali del mezzo in caso di furto del mezzo;
- Il danno sia causato dal dolo o colpa da parte dell’utilizzatore che ne dovrà rispondere a norma di legge.
Si ricordi che i danni causati da terzi sono esclusi dalla formula ALLRISK (in tal caso è necessario presentare una documentazione per aprire una pratica – vedi CID);
- I danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni indicate dal costruttore e del locatore del bene, nonché l’uso diverso da quello per cui la macchina è stata costruita;
- I danni dovuti dall’inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- I danni dovuti all’utilizzo della macchina da persone senza i requisiti necessari per la guida.
In considerazione del fatto che il locatore riceve per mezzo del contratto di noleggio il possesso temporaneo del bene e a tale proposito, qualcuno tentasse di far valere dei diritti sul bene in forma di rivendicazione, pignoramento, sequestro e/o procedimento giudiziario, il locatario si attiverà a rilevare dall’ente giudiziario e notificare il diritto di proprietà del locatore.
In ogni caso il locatario sarà tenuto alla corresponsione al locatore del canone di locazione per il periodo in cui il bene sia oggetto di misura cautelare.
Alla stipula del contratto di locazione la Ditta Due Gi srl chiederà una cauzione infruttifera da qualificarsi in base al valore del bene locato e della durata del noleggio. Sarà restituita al locatario al buon fine del pagamento concordato, sempre che il bene locato non presenti danni, in tal caso sarà tenuta a garanzia sino al ripristino delle condizioni preesistenti del mezzo.
Tale cauzione potrà inoltre essere trattenuta a risarcimento in caso di furto o di altri danni e potrà essere incassata, previa comunicazione scritta al cliente, in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate.